Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in G.U. del 17 febbraio 1992, n. 39)
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001
Art. 64 - Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(in SO 152/L della GU 10 agosto 1999, n. 186)
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-8-2009)
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Schema di piano programmatico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Decreto 28 novembre 2000
(in GU 10 aprile 2001, n. 84)
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione: in particolare art. 2, c.5: Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti investiti dell’esercizio della funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per l’istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, per lo svolgimento dei compiti che la legge attribuisce a tale funzione anche con riferimento ai fenomeni del bullismo, delle devianze giovanili, dell’assiduità della frequenza e della continuità delle prestazioni da parte dei docenti. Le modalità di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
Legge 27 dicembre 1989, n. 417 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola: dispone all’articolo 5 l’istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici, con una dotazione organica di 696 unità (in una precedente versione del decreto erano 721), da ripartire tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell’ambito dell’amministrazione centrale e di quella periferica, con estensione a tutti gli appartenenti (al ruolo unico) delle disposizioni sullo stato giuridico e di trattamento economico degli ispettori centrali.