Riferimenti essenziali in materia di giurisdizione
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [cfr. art. 28].
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [cfr. art. 51 c.1 ].
Per i principi fondamentali e trasversali a tutte le PA: ricordare anche\n- artt. 5 (autonomie locali), 28 (responsabilità), il Titolo V (Regioni, Province, Comuni)\n- gli articoli 32, 33, 38, 41, 43, 47 in materia di servizi pubblici.
In cui solo confluite le norme più rilevanti e a cui ha fatto seguito una specifica direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di reclutamento, trattamento gestione del personale e di organizzazione del lavoro.
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [cfr. art. 43].
E' in base a questo articolo della Costituzione che il servizio scolastico, in quanto servizio pubblico, è regolato da controlli e programmi pubblici.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
In questo articolo la Costituzione introduce, a fini classificatori, la nozione di servizio pubblico essenziale. Tale definizione ha assunto particolare diffusione a seguito della legge che disciplina l'esercizio del diritto allo sciopero in ambito pubblico. Come è noto, infatti, anche in caso di sciopero non possono venire meno ad esempio fasce orarie in cui assicurare i servizi di trasporto oppure, nel caso della scuola, devono essere trattenuti nei locali scolastici gli alunni minorenni che si presentino, assicurando loro il servizio della vigilanza.
L'art. 7, c.2, prevede la libertà di insegnamento. Detta norme di indirizzo politico-amministrativo (rif. artt. 5, 95, 97 Cost. e D.lgs. n. 29/ 1993. Posizioni giuridiche soggettive: prevalenza del diritto soggettivo, sull'interesse legittimo\nL'art. 30 prevede il passagio del personale tra aministrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale dirigente dell' area V
quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03
Il Consiglio regionale del Piemonte visti gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni ecompiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59), che delegano a regioni, province e comuni le funzioni amministrative in materia diprogrammazione e gestione del servizio scolastico individuando le rispettive competenze;visto l'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per losviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica ela perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che haprevisto la predisposizione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca diun piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorseumane e strumentali disponibili e la conseguente adozione di uno o più regolamenti ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;visto l'articolo 3 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n.189 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria ed in materia di regolazionicontabili con le autonomie locali), che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011,previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della retescolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;visto il DPR 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimaledelle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici nei singoli istituti a normadell'art. 21 legge n. 59 del 16 luglio 1997), con il quale è stato approvato il regolamento riguardanteil dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali di istituto;visto il DPR 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il
Volta a mostrare se sono conferite ai presidi funzioni che potrebbero assimilarsi a quelle proprie della dirigenza statale, in particolare a quelle esercitate dal personale dirigenziale del provveditorato agli studi
il fattoç due presidi avevano chiesto al Ministero della pubblica istruzione che venisse loro accordato il trattamento economico spettante ai primi dirigenti della carriera direttiva delle amministrazioni statali ed il Ministero
Rapporto politica amministrazione
Rapporto Amministrazione Pubblica e Potere Politico
Alla erogazione del servizio scolastico sono collegati diritti fondamentali della persona, che fanno capo in primo luogo agli studenti ed alle loro famiglie, ma che riguardano anche il personale docente e le aspettative di questo circa la propria posizione lavorativa. Vi è qui una evidente esigenza di continuità di funzionamento del servizio di istruzione che non a caso la legge n. 146 del 1990 qualifica, all'art. 1, servizio pubblico essenziale. Quel principio di continuità che questa Corte ha già riconosciuto operare, sul piano normativo, nell'avvicendamento delle competenze costituzionali dello Stato e delle Regioni ed in virtù del quale le preesistenti norme statali continuano a vigere nonostante il mutato assetto delle attribuzioni fino all'adozione di leggi regionali conformi alla nuova competenza (sentenza n. 13 del 1974 e da ultimo sentenza n. 376 del 2002), deve essere ora ampliato per soddisfare l'esigenza della continuità non più normativa ma istituzionale, giacché soprattutto nello Stato costituzionale l'ordinamento vive non solo di norme, ma anche di apparati finalizzati alla garanzia dei diritti fondamentali. In tema di istruzione la salvaguardia di tale dimensione è imposta da valori costituzionali incomprimibili. Il tipo di pronuncia che questa Corte è chiamata ad adottare è suggerito insomma dall'esigenza di tenere insieme il rispetto del riparto delle competenze costituzionali e la continuità del servizio scolastico. L'art. 22, comma 3, della legge n. 448 del 2001 deve pertanto continuare ad operare fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo a svolgere la funzione di distribuire gli insegnanti tra le istituzioni scolastiche nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Legge 15 giugno 1990, n.146
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Ha abrogato gli articoli da 1 a 7 del d.P.R. 27.6.1992 n. 352, fatto solo salvo l'articolo 8, che sarà abrogato a seguito dell'entra in vigore di un nuovo regolamento in tema di differimento dell'accesso.\nPremette che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
Disciplina due distinte modalità di esercizio all'accesso
Legge n. 15/2005: ha diffusamente modificato l'impianto originario della legge n. 241/1990, a quest'ultima apportando correzioni e integrazioni.
Art. 19: ha inserito in tutti gli articoli della legge n. 241/1990 apposite "rubriche", onde facilitarne la lettura, in tal maniera applicando le tecniche (che dovrebbero essere ordinarie) della corretta redazione dei testi normativi.
Art. 21: prevede che le pubbliche amministrazioni possano imporre coattivamente l'adempimento di obblighi nei loro confronti "nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge".
Ha ridefinito la materia delle "conferenze di servizi"; ha rimaneggiato la materia delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive; ha modificato il sistema di impugnativa del silenzio serbato in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Insieme ad altre leggi, a cascata (Auriemma) ha intensificato i processi di riforma della pubblica amministrazione, di semplificazione amministrativa, di snellimento delle attività e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Tutta la normativa (non aggiornato).
Oltre ad introdurre per alcune amministrazioni l'obbligo di adottare la cd. "Carta dei servizi", ha stabilito ulteriori disposizioni in materia di conferenze servizi, accordi tra P.A. e cittadini, rimedi in caso di inosservanza di termini procedimentali, uffici per le relazioni con il pubblico, servizi di controllo interno, attribuzioni del responsabile del procedimento, poteri consultivi in materia informatica spettanti all'Autorità appositamente istituita.
Sul rapporto tra politica ed amministrazione ( Rif. a artt. 5, 95, 97 Costituzione).<br/>Art. 12: ha disposto che le Amministrazioni, per garantire la piena attuazione della legge n. 241 sul procedimento, istituiscano uffici per le relazioni con il pubblico nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione delle unità organiche.<br/>Art. 11: prevede che lo svolgimento delle attività relazionali con il pubblico (partecipazione al procedimento, informazione, accesso alla documentazione, iniziative per la conoscenza di normative, servizi e strutture) deve essere assicurato idoneo supporto con la istituzione di "Servizi polifunzionali di accesso alle Amministrazioni pubbliche".