Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
Direttore generale
In attuazione dell'art. 24 della legge n. 241, ha regolato modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti, dando facoltà alle singole Amministrazioni di elaborare ulteriori norme entro e non oltre un certo termine che è stato prorogato di un anno dal d.l. 14.09.1993, n. 358 (conv. da legge 12.11.1993, n. 448), e scaduto il 30 giugno 1994 (cfr. d.l. 16.05.1994, n. 295, conv. da legge 15.07.1994, n. 445).
Sul rapporto tra politica ed amministrazione ( Rif. a artt. 5, 95, 97 Costituzione).<br/>Art. 12: ha disposto che le Amministrazioni, per garantire la piena attuazione della legge n. 241 sul procedimento, istituiscano uffici per le relazioni con il pubblico nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione delle unità organiche.<br/>Art. 11: prevede che lo svolgimento delle attività relazionali con il pubblico (partecipazione al procedimento, informazione, accesso alla documentazione, iniziative per la conoscenza di normative, servizi e strutture) deve essere assicurato idoneo supporto con la istituzione di "Servizi polifunzionali di accesso alle Amministrazioni pubbliche".
Oltre ad introdurre per alcune amministrazioni l'obbligo di adottare la cd. "Carta dei servizi", ha stabilito ulteriori disposizioni in materia di conferenze servizi, accordi tra P.A. e cittadini, rimedi in caso di inosservanza di termini procedimentali, uffici per le relazioni con il pubblico, servizi di controllo interno, attribuzioni del responsabile del procedimento, poteri consultivi in materia informatica spettanti all'Autorità appositamente istituita.
Tutta la normativa (non aggiornato).
Insieme ad altre leggi, a cascata (Auriemma) ha intensificato i processi di riforma della pubblica amministrazione, di semplificazione amministrativa, di snellimento delle attività e dei procedimenti di decisione e di controllo.
Ha ridefinito la materia delle "conferenze di servizi"; ha rimaneggiato la materia delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive; ha modificato il sistema di impugnativa del silenzio serbato in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Ha abrogato gli articoli da 1 a 7 del d.P.R. 27.6.1992 n. 352, fatto solo salvo l'articolo 8, che sarà abrogato a seguito dell'entra in vigore di un nuovo regolamento in tema di differimento dell'accesso.\nPremette che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
Disciplina due distinte modalità di esercizio all'accesso
Sui LEP istruzione e formazione professionale. Il comma 1 dell'Art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, punto i. assicura la possibilità di cambiare indirizzo...
Auriemma: i regolamenti statali sono tutti quelli previsti dalla legge n. 400/1988 e possono essere anche cd.\n"regolamenti di delegificazione"
Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
in attuazione dell'art. 24 della legge n. 241, ha regolato modalità di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti, dando facoltà alle singole Amministrazioni di elaborare ulteriori norme entro e non oltre un certo termine che è stato prorogato di un anno dal d.l. 14.09.1993, n. 358 (conv. da legge 12.11.1993, n. 448), e scaduto il 30 giugno 1994 (cfr. d.l. 16.05.1994, n. 295, conv. da legge 15.07.1994, n. 445).